E' stato approvato e pubblicato sul sito della provincia di mantova, il nuovo regolamento che diventerà effettivo dal 1 gennaio 2010. Chi volesse scaricarlo, lo può trovare a questo indirizzo
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs...ENNAIO_2010.pdf
Riporto i punti salienti che riguardano la pesca a spinning (fra parentesi le spiegazioni che ritengo importanti)
ART.4 Pesca dilettantistica e sportiva
1) La pesca dilettantistica e sportiva é consentita, come di seguito specificato, a tutti i
pescatori con regolare licenza di pesca ai sensi della L.R. n.31 del 5 dicembre 2008 e del
R.R. n.9 del 22 maggio 2003.
2) Nelle acque in concessione i pescatori, per esercitare la pesca devono anche munirsi del
permesso del concessionario. (praticamente tutte le acque del mantovano sono FIPSAS, quindi per pescarci serve anche la relativa tessera)
3)Nelle acque del Demanio Provinciale ( Fiume Mincio, Laghi di Mantova, Canali Scaricatore
del Mincio Diversivo Mincio, Collettore Fissero Tartaro Canal Bianco) i pescatori, per
esercitare la pesca, devono avere il tesserino rilasciato dalle rispettive associazioni
convenzionate con la Provincia. (sono le acque dove, in alternativa alla tessera FIPSAS, si può avere la tessera ARCIPESCA o un permesso rilasciato dalla provincia)
ART. 5 Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica e sportiva. Modalità e tempi per il
loro uso
1) Canna lenza con o senza mulinello:
a) è consentito l’uso di un massimo di cinque ami o altre esche artificiali o naturali
b) è consentito l’uso di un massimo di tre canne lenza poste in pesca in un tratto di riva
non superiore a m 10.
4) Raffio solo come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.
ART. 6 Disposizioni generali per la Pesca Dilettantistica in tutte le acque della
Provincia
1) La pesca dilettantistica da natante, è consentita tutto il periodo dell’anno, solo di giorno e
solo con la canna lenza con o senza mulinello esclusivamente nelle seguenti acque:
a) Lago di Mezzo;
b) Lago Inferiore;
c) Vallazza nel tratto compreso fra Diga Masetti (Via Brennero) e il Canale di Presa
“Polimeri Europa”;
d) Fiume Mincio a valle dello sbarramento denominato “Botte Sifone” sino alla sua
confluenza con il Fiume Po;
e) Fiume Po;
2) Nel fiume Oglio la pesca dilettantistica da natante è consentita esclusivamente con
l’imbarcazione appoggiata alla sponda (o riva), di giorno e solo con la canna lenza con o
senza mulinello.
3) La pesca dilettantistica da natante è consentita nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre
compresi, solo di giorno e solo con la canna, con o senza mulinello, nella Riserva Naturale
“Ansa e Valli del Mincio” dallo scivolo/lavatoio di Rivalta a valle fino alla Località Angeli e nel
Lago Superiore dalla località Angeli a valle fino al Ponte dei Mulini;
4) Esclusivamente nel tratto compreso tra lo scivolo/lavatoio di Rivalta e la Fossa Gianesi, nel
periodo dal 1 luglio al 31 dicembre compresi, per tradizione, è altresì consentito l’utilizzo della
bilancella dalla barca. La bilancella deve avere la rete con il lato minimo della maglia di mm.
50, ed essere usata nel rispetto dei modi e dei tempi di utilizzo di tale attrezzo e con il
natante saldamente ancorato;
5) Nella Riserva Naturale Vallazza nel tratto compreso fra Diga Masetti (Via Brennero) e
Botte Sifone è sempre vietato l’esercizio della pesca da terra su entrambe le sponde; nel
tratto compreso fra il Canale di Presa della “Polimeri Europa” e lo sbarramento di Botte
Sifone il divieto di pesca si estende anche da natante (Articolo 25 “Divieti e limiti attività
antropiche” DGR 24.01.1991 n. V/102 Istitutiva della R. N. Vallazza).
6) E’ vietato l'uso di strumenti elettronici per scandagliare i fondali durante la pesca.
7) E’ vietato posizionare al largo delle rive boe, gavitelli, pali o altri riferimenti al di fuori di
quelli necessari per la segnalazione di attrezzi per la pesca professionale.
13) E’ vietato l’esercizio della pesca con canna e lenza, con o senza mulinello dai ponti e a
meno di 5 m dagli stessi, nonché a meno di 5 m dalle grate e paratoie, dagli sbocchi delle
centrali idroelettriche e dalle scale di monta per i pesci.
15) E’ vietata la pesca nei corpi idrici in asciutta quando, a causa della scarsissima portata,
non esista continuità di acqua nell’alveo e si creino dei tratti ove siano impediti i liberi
spostamenti della fauna ittica; è altresì vietata la pesca quando la profondità dell’acqua nel
corpo idrico sia ridotta a meno di 50 cm al centro della corrente.
16) E’ vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sul luogo di pesca.
17) All’interno dei territori dei Parchi Regionali dovranno essere rispettate tutte le norme e
regolamenti di salvaguardia ambientale, dagli stessi previsti e relativi in particolare al divieto
di campeggio e al transito con veicoli a motore su strade non aperte al pubblico passaggio.
18) Nelle acque in concessione il titolare dei diritti esclusivi di pesca può prevedere ulteriori
restrizioni relativamente agli attrezzi consentiti, ai modi e ai tempi di pesca, alle misure
minime e alle quantità di cattura.
ART. 7 Disposizioni comuni alla pesca professionale e dilettantistica
1) Sono istituite le seguenti zone destinate alla protezione, alla tutela ittica e al
ripopolamento, debitamente segnalate tramite tabelle o boe galleggianti, in cui la pesca è
sempre vietata:
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a) Lago Superiore - Zona, al largo dalla riva, “ Isola fiori di Loto”, dalla località Belfiore al
suo confine Sud di fronte alla canottieri Mincio;
b) Lago di Mezzo - Zona, al largo dalla riva, “Isola dei Trigoli” compresa tra la foce del
canale “Correntino” e la foce della “Fossa Serena;
c) Fiume Mincio – dallo sbarramento posto in località Pozzolo a valle per chilometri 1
circa in corrispondenza della località. “ Ferri”;
d) Fiume Mincio – dalla fine del tratto speciale riservato alla pesca a mosca con coda di
topo a valle per chilometri 1 circa in corrispondenza dell’ “Isola Moschini” nel comune
di Goito”.
2) Nel Fiume Mincio – nel tratto a valle della zona di tutela denominata “i Ferri” per circa 4 km
sino all’inizio della zona di tutela denominata “Isola Moschini”, nel comune di Goito, è istituito
un tratto a regime particolare di pesca, debitamente segnalato, riservato alla pesca a mosca
con coda di topo e mosca artificiale, esclusivamente con canna con o senza mulinello, lenza
con un massimo di 3 artificiali ad amo singolo senza ardiglione e obbligo di rilascio immediato
del pesce catturato (No kill).
3) E’ fatto divieto effettuare immissioni di fauna ittica che non siano autorizzate dal servizio
Faunistico Provinciale.
ART.8 Periodi di divieto, misure minime e quantità di cattura
prego vedere la relativa tabella al link sopra in quanto non riesco a copiarla
2) E’ sempre vietato re-immettere in acqua dopo l’eventuale cattura ed anche nella zona
denominata “No Kill” di cui al punto 2 del precedente art. 7, soggetti appartenenti alle
seguenti specie: Siluro, Pesce Gatto Africano, Pesce Gatto Americano e Tilapia; per tali
specie ittiche non è previsto il limite di cattura di 5 Kg.
3) E’ vietato trattenere per ogni giornata di pesca:
a) più di due capi appartenenti alla specie “Luccio”;
b) più tre capi appartenenti alla specie “Persico-Trota”;
c) più di dieci capi appartenenti alla specie “Persico Reale”;
d) più di un capo appartenente alla specie “Trota Marmorata e suoi ibridi”;
e) più di un capo appartenente alla specie “Temolo”;
f) più di tre Kg complessivamente di alborelle, vaironi e triotti
ART. 9 Disposizioni particolari
1) La pesca è sempre vietata nella Riserva Naturale denominata “Vallazza” delimitato a
monte dalla linea immaginaria, che unisce lo sbocco della presa idraulica della “Montedison”
in sponda sx all’abitato di Virgilio in sponda dx e a valle dall’opera idraulica “Botte Sifone”.
2) L’esercizio della pesca è sempre vietato nelle riserve naturali orientate e parziali delle
Torbiere di Marcaria, delle Bine, della Cascina S.Alberto, delle Lanche di Runate e delle
Gerre Gavazzi, nonché nelle rispettive fasce di rispetto e nelle Zone di Riqualificazione
Ambienti Naturali “Foce Oglio” fatta esclusione per le rive ed il corso del Fiume Oglio.
3) L’esercizio della pesca è sempre vietato nella riserva naturali “Paludi di Ostiglia”
4) L’esercizio della pesca è vietato dalla sponda idrografica sinistra del fiume Chiese,
dall’abitato di Bizzolano sino alla sua confluenza con il Fiume Oglio, nel periodo dal 15 aprile
al 15 giugno.
http://www.fipsasverona.it/pdf/Regolamento_lago_Garda.pdfnu